L’associazione Filarmonica cittadina “Guglielmo Andreoli” non ha scopo di lucro e ha la finalità di promuovere la cultura musicale, favorire le relazioni tra i musicisti con propositi artistici, educativi e morali.

Ha sede presso la Fondazione Scuola di Musica di Mirandola ed è composta da soci volontari che, con passione e dedizione, portano avanti le attività musicali e culturali.

Ogni tre anni viene eletto, attraverso le Elezioni Sociali il Consiglio d’Amministrazione. L’attuale consiglio è in carica dal 16 Febbraio 2023.

Consiglio d’Amministrazione

Elezioni Sociali avvenute in data 16/02/2023. In carica fino al 15/02/2026

PRESIDENTE: Angelo Viviani
VICE-PRESIDENTE: Maria Chiara Ferraresi
SEGRETARIO: Irene Polacchini
CONSIGLIERE: Alfredo Ghitti
CONSIGLIERE: Alfredo Polacchini
CONSIGLIERE: Caterina Della Casa
CONSIGLIERE: Filippo Ferraresi

Statuto Sociale

(registrato a Mirandola il 7 Maggio 2003 al nr. 1437)

PARTE PRIMA: PRINCIPI ISTITUTIVI

Art. 1 – Definizione e Scopi
L’Associazione Filarmonica Cittadina di Mirandola è una Istituzione musicale autonoma ed indipendente senza scopo di lucro, con durata illimitata, avente la finalità di divulgare la cultura musicale, favorire le relazioni tra musicisti con propositi artistici educativi e morali.
Essa ha sede in Mirandola presso la Scuola Comunale di Musica ed è composta da Soci, in numero indeterminato, che si propongono di valorizzare sempre più il complesso dal lato artistico in modo da costituire un valido centro culturale cittadino.

Art. 2 – Soci
Possono essere Soci del Sodalizio le persone fisiche e giuridiche e comunque ogni soggetto che si riconosce negli ideali e negli scopi perseguiti dall’Associazione. Lo stato di Socio comporta la possibilità di frequenza dei locali utilizzati dall’Associazione e di partecipazione alle manifestazioni dalla stessa organizzate, secondo le modalità stabilite dal presente Statuto e da eventuali regolamenti interni.
I Soci si distinguono in Soci Ordinari, Soci Sostenitori e Soci Onorari.
Sono Soci Ordinari i musicisti attivi ed effettivi componenti l’Orchestra Filarmonica e il Maestro Direttore, regolarmente iscritti.
Sono Soci Sostenitori gli iscritti all’Associazione, non musicisti, che si prodigano direttamente nella organizzazione dei concerti e più in generale collaborano per il buon funzionamento del Sodalizio.
Sono Soci Onorari i musicisti che hanno lasciato il servizio attivo per cause di forza maggiore nonché le persone fisiche o giuridiche che abbiano fortemente contribuito alla valorizzazione dell’Associazione.
Lo stato di Socio Ordinario viene acquisito secondo le modalità stabilite dall’art. 4 del presente Statuto.
Lo stato di Socio Sostenitore e di Socio Onorario viene acquisito per delibera dell’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione.
La sovranità appartiene all’Assemblea dei Soci che la esercita nei modi e nelle forme previsti dal presente Statuto Sociale.
Lo stato di Socio può essere revocato con delibera motivata di esclusione da parte dell’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione, per accertati motivi d’incompatibilità con le norme del presente Statuto e comunque nel rispetto dell’art. 24 del Codice Civile.

Art. 3 – Rapporti Sociali
I rapporti tra i componenti l’Associazione sono fondati sull’uguaglianza, sulla lealtà e solidarietà e sulla democrazia. Il far parte degli organi direttivi non dà diritto ad alcun privilegio.
Qualora, per qualsiasi motivo, il Socio Ordinario fosse permanentemente impedito a svolgere l’attività di strumentista, dopo un anno perderà tale qualifica pur conservando fino alla scadenza un eventuale incarico direttivo, fatto salvo il diritto di rimanere nell’Associazione come Socio Onorario o Sostenitore.
A ciascun Socio che non faccia parte del Consiglio d’Amministrazione possono, previo il consenso dell’interessato, essere attribuite dallo stesso Consiglio mansioni o incarichi speciali relativamente alle proprie attitudini o competenze quali la cura dell’Archivio, dei locali di riunione, del patrimonio strumenti, del registro dei Soci, del tesseramento e di quant’altro l’Associazione abbisognasse.
Tutte le eventuali controversie tra Soci o tra Soci ed Associazione sono sottoposte al Consiglio di Amministrazione le cui determinazioni potranno essere portate a conoscenza dell’Assemblea dei Soci a richiesta delle parti.
Eventuali comportamenti non rispettosi dei principi di cui agli art. 1 e 3 e degli obblighi di cui agli art. 5, 14 e 15 danno luogo a richiami verbali da parte del Maestro Direttore o del Presidente o dei Consiglieri di Amministrazione.
In caso di reiterazione il Consiglio di Amministrazione adotta e invia al Socio un provvedimento scritto di richiamo diffida, di cui informa l’Assemblea dei Soci.
In ultima istanza il Consiglio di Amministrazione può proporre all’Assemblea dei Soci l’adozione della delibera di esclusione del Socio dall’Associazione.

Art. 4 – Adesione
I musicisti interessati, onde ottenere lo stato di Socio Ordinario, devono presentare domanda al Presidente dell’Associazione il quale l’accoglierà dopo la valutazione delle qualità musicali e dei titoli del soggetto da parte del Maestro Direttore, sentito il Consiglio d’Amministrazione.
La domanda dovrà essere corredata dai dati anagrafici, dall’indicazione della qualifica strumentale e dall’impegno di rispetto dello Statuto Sociale.
Gli Allievi della Scuola Comunale di Musica, ritenuti idonei dal suo Direttore di concerto con il Maestro Direttore, sono ammessi alla Associazione Filarmonica su propria domanda corredata dal consenso dei genitori se minorenni, indirizzata al Presidente della stessa che la potrà accogliere con le modalità di cui al comma I°.
La domanda si intende accolta alla consegna della tessera d’iscrizione unitamente a copia del presente Statuto.

Art. 5 – Obblighi e Competenze
I musicisti Soci Ordinari sono tenuti a frequentare le riunioni organizzate dall’Associazione ed al rispetto dello Statuto Sociale. Parimenti sono tenuti a presenziare alle prove ed ai concerti di cui agli art. 13 e 14.
I musicisti Soci Ordinari privilegiano le esigenze dell’Associazione rispetto ad altri eventuali impegni musicali, concordando eventuali deroghe con il Maestro Direttore, onde evitare che la propria assenza possa causare difficoltà di organico alla Filarmonica.
I musicisti Soci Ordinari professionisti e/o diplomati sono tenuti, per le stesse ragioni di cui al comma precedente, ad informare il Maestro Direttore di loro eventuali assenze ai concerti, con il massimo anticipo possibile.

PARTE SECONDA: ORGANIZZAZIONE

Art. 6 – Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione l’Assemblea dei Soci (A.S.), il Consiglio d’Amministrazione (C.d.A.), il Presidente, il Collegio Sindacale (C.S.), il Maestro Direttore.

Art. 7 – Assemblea dei Soci
Hanno diritto di partecipare all’Assemblea i Soci regolarmente iscritti.
L’Assemblea dei Soci è convocata in via ordinaria dal Presidente almeno tre volte all’anno, entro il 31 gennaio, entro il 20 aprile ed entro il 30 settembre, o su richiesta indirizzata al Presidente da almeno 1/10 dei Soci iscritti. La convocazione deve avvenire con preavviso di almeno 20 giorni mediante affissione di apposito documento all’Albo Sociale contenente l’elenco delle materie da trattare.
L’Assemblea può inoltre essere convocata in via straordinaria per decisione del Presidente o su richiesta indirizzata al Presidente da almeno un decimo dei Soci iscritti, con le stesse modalità.
In prima convocazione l’A.S. è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci. In seconda convocazione l’A.S. è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti.
Spetta all’A.S. eleggere il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, approvare i bilanci e ratificare l’operato del Consiglio nei casi previsti dal presente Statuto.
L’A.S. Ordinaria delibera con voto favorevole della maggioranza dei Soci votanti.
L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i tre quarti dei Soci ed in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti relativamente alla modifica dello Statuto Sociale e dei regolamenti interni nonché in ordine allo scioglimento dell’Associazione e alla nomina dei liquidatori.
Nelle Assemblee regolarmente costituite è ammesso l’intervento ed il voto per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio. Non è consentito un cumulo di deleghe superiore ad una.
Le votazioni sono normalmente palesi, sono invece segrete quando l’oggetto delle votazioni riguardi personalmente uno o più Soci.
Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio, i componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 8 – Il Consiglio d’Amministrazione
Il Consiglio d’Amministrazione è composto da sette membri che rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio è formato dal Presidente dell’Associazione, da un Vice Presidente e da cinque Consiglieri di cui uno con funzioni di segretario.
Partecipano alle elezioni del Consiglio d’Amministrazione tutti i Soci Ordinari, Sostenitori ed Onorari; possono essere eletti i soli Soci maggiorenni alla data delle elezioni. Gli incarichi vengono suddivisi tra i Soci eletti, nella prima riunione del Consiglio d’Amministrazione successiva alla consultazione elettorale.
Il Consiglio d’Amministrazione si riunisce nella sede dell’Associazione almeno tre volte all’anno o comunque ogni qualvolta il Presidente o almeno tre consiglieri ne facciano richiesta previo preavviso scritto, verbale o telefonico di almeno 5 giorni. Copia dell’invito contenente l’Ordine del Giorno è pubblicato all’Albo Sociale.
Le riunioni sono valide con l’intervento della maggioranza dei consiglieri.
Il Consigliere che, senza giustificato motivo, manca a più di tre sedute consecutive, è considerato dimissionario.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
Le votazioni sono normalmente palesi. Sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere, oppure quando il Consiglio si occupi di persone. Nel caso che un consigliere abbia un interesse personale diretto od indiretto nella questione di cui si sta occupando il Consiglio, egli non potrà partecipare alla discussione ed al voto.
In caso di decesso, rinuncia, decadenza, impedimento di un eletto, il Consiglio provvede alla sua sostituzione nominando il primo dei non eletti.
Ad ogni consigliere è attribuita la cura di uno o più settori amministrativi in relazione alle proprie attitudini o competenze, con decisione collegiale del Consiglio.
Il Consiglio esercita le azioni ed assume i provvedimenti riconosciuti utili ed opportuni, sentite le indicazioni dell’Assemblea, per il conseguimento degli scopi dell’Associazione. Predispone il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’A.S. Ordinaria prevista entro il 20 aprile.
Ha facoltà di nominare commissioni di studio per la soluzione di determinati problemi che si interpongono al raggiungimento dei fini propri dell’Associazione. Tali nomine possono aver luogo anche al di fuori del Sodalizio purché chi si presta lo faccia senza scopo di lucro.
Propone all’Assemblea dei Soci le delibere motivate di nomina dei Soci Sostenitori ed Onorari e di revoca dello stato di Socio Onorario, Sostenitore ed Onorario.
I membri dimissionari dal Consiglio di Amministrazione vengono sostituiti dai Soci secondo l’ordine dei non eletti dell’ultima elezione. In caso di dimissioni del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario questi vengono sostituiti con una nuova votazione dei componenti il Consiglio d’Amministrazione.
In caso di dimissioni contestuali della maggioranza del Consiglio d’Amministrazione, lo stesso si presenta dimissionario all’Assemblea dei Soci, relazionando sulla situazione e sulle motivazioni, preparando entro 30 giorni dall’assemblea, nuove elezioni.
Le modalità di candidatura e di organizzazione delle elezioni sono specificate in un apposito regolamento.

Art. 9 – Il Presidente
Il Presidente, eletto secondo le modalità previste dall’apposito regolamento, presiede le Assemblee dei Soci, dirige i lavori del Consiglio d’Amministrazione e rappresenta l’Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio.
Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali e sovrintende in particolare alla attuazione delle deliberazioni delle Assemblee e del Consiglio d’Amministrazione.
Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi.
E’ pure responsabile della cura del registro dei Soci, dell’archivio storico e di quello moderno della Filarmonica, della conservazione delle targhe di partecipazione a concerti od a concorsi, di premiazioni varie e della raccolta di manifesti di spettacoli organizzati dal Sodalizio, nonché di registrazione di concerti da custodire nell’Ufficio Sociale, nella consapevolezza di essere al servizio di un periodo della storia dell’Istituzione.
Può delegare ad uno o più membri del Consiglio d’Amministrazione o dell’Assemblea parte dei suoi compiti.
In caso di assenza, di temporaneo impedimento o di dimissioni gli succede a tutti gli effetti il Vice Presidente.

Art. 10 – Il Collegio Sindacale
Il Collegio dei Sindaci Revisori è nominato dall’Assemblea in un numero di tre in concomitanza con l’elezione del Consiglio d’Amministrazione e dura in carica tre anni. Al termine il mandato può essere riconfermato.
I Sindaci Revisori possono essere scelti fra persone estranee all’Associazione, avuto riguardo alla loro competenza.
Il Collegio vigila sulla buona amministrazione della Associazione, controllando la contabilità ed i bilanci, controfirmandoli.

Art. 11 – Il Maestro Direttore
Il Maestro Direttore è il responsabile artistico dell’Istituzione. A lui spetta la concertazione dei programmi musicali e gli è affidata la migliore esecuzione possibile dei concerti. A tale scopo si renderà disponibile per la più prestigiosa esecuzione da parte dell’Orchestra Filarmonica e di ciascun strumentista.
Può designare, sentito il parere del Consiglio d’Amministrazione, un Vice Direttore che lo possa sostituire in caso d’impedimento temporaneo.
Il Maestro Direttore viene nominato dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio d’Amministrazione.

Art. 12 – Albo Sociale
Nei locali di riunione del Sodalizio è esposto l’Albo Sociale quale organo d’informazione dell’Assemblea sull’operato del Consiglio di Amministrazione. Dovrà contenere in forma permanente una copia del presente Statuto e il nominativo dei Consiglieri con gli incarichi assegnati, nonché copia degli atti deliberativi del Consiglio e, separatamente, gli avvisi di convocazione delle Assemblee, calendari dei concerti, lettere ed ogni altra iniziativa ritenuta utile.

Art. 13 – Libri Sociali (Libro Soci, Libro Assemblee, Libro del C.d.A.)
Sui libri sociali sono registrati gli atti relativi alle attività dell’Associazione.
Sul libro Soci sono registrati i nominativi ed i dati anagrafici dei Soci, la data di adesione e la data dell’eventuale cessazione dell’adesione stessa.
Sul libro Assemblee sono riportati i verbali delle Assemblee.
Sul libro del Consiglio d’Amministrazione sono trascritte le deliberazioni del Consiglio d’Amministrazione.

PARTE TERZA: PROVE E CONCERTI

Art. 14 – Prove
Le prove costituiscono l’occasione primaria di riunione dei componenti il Sodalizio e di studio dei brani musicali da eseguire nei concerti. Possono essere convocate per tutta l’Orchestra Filarmonica o per sezioni strumentali omogenee nei periodi e negli orari ritenuti opportuni dal Maestro Direttore, sentita la disponibilità dei Musicisti.
In questa attività il Maestro Direttore potrà essere assistito da altri insegnanti o diplomati che lo coadiuvino nella concertazione degli spartiti.
Allo scopo della migliore esecuzione strumentale il Maestro Direttore ed i suoi collaboratori assicureranno altresì, dietro richiesta degli strumentisti, la migliore assistenza per lo studio individuale delle parti presso i locali utilizzati dall’Associazione che dovranno essere messi a disposizione.
All’Albo Sociale e nella sala di riunione sono esposti cartelli indicanti i giorni stabiliti per le prove, a cura del Maestro Direttore.
Il Consiglio d’Amministrazione distribuisce, con il massimo anticipo possibile, un calendario stagionale delle prove e dei concerti.

Art. 15 – Esecuzione dei Concerti
Durante l’esecuzione dei concerti i musicisti devono tenere un contegno tale da non sminuire il prestigio dell’Associazione, ed idoneo alla migliore esecuzione dei brani, seguendo le indicazioni del Maestro Direttore.
Nei casi di trasferimenti fuori sede i musicisti sono tenuti al rigoroso rispetto degli orari di partenza e di ritorno disposti dal Maestro Direttore o dal Consigliere Incaricato.
Ogni musicista presente ai concerti deve dotarsi della propria cartella e del proprio leggio che dovrà riporre chiusi. Coloro che, per voluminosità del loro strumento, necessitano del trasporto sociale, concordano con il Consigliere Incaricato le opportune turnazioni per il relativo carico e scarico.

Art. 16 – Uniforme Sociale
Ogni Socio Musicista dovrà indossare ai concerti l’abito e le parti complementari d’abbigliamento deliberate dall’Assemblea Ordinaria su proposta del CdA.

Art. 17 – Programmi Musicali
I programmi musicali sono proposti dal Maestro Direttore durante le Assemblee Ordinarie ed adottati dalla maggioranza dei Soci presenti.
Per la scelta si terrà conto delle possibilità esecutive dell’Orchestra Filarmonica e della varietà di brani da eseguire tenuto conto di quanto offerto dall’editoria e di quanto enunciato nell’articolo 1.

Art. 18 – Scambi Culturali e Collaborazione con Altri Soggetti
A cura del Consiglio d’Amministrazione sono promossi scambi culturali a livello regionale, nazionale ed internazionale ai fini della conoscenza di altre realtà espressive della musica popolare e per l’accrescimento della cultura musicale dei Soci Musicisti.
Il Consiglio d’Amministrazione cura, altresì, l’instaurazione di proficui rapporti di collaborazione con altri soggetti pubblici o privati.

PARTE QUARTA: ECONOMIA E PATRIMONIO

Art. 19 – Strumenti Musicali ed Accessori
Gli strumenti musicali utilizzati dall’Associazione possono essere di proprietà dei Musicisti o dell’Associazione Filarmonica stessa. Le riparazioni degli strumenti di proprietà dell’Associazione, resesi necessarie per negligenza, imperizia o colpa dei consegnatari, dovranno essere pagate dagli stessi.
I Soci Musicisti sono responsabili degli spartiti distribuiti dall’Archivio e dati loro in consegna.

Art. 20 – Entrate e Patrimonio
Costituiscono entrate dell’associazione:
I rimborsi spese derivanti dall’esecuzione di concerti;
I proventi derivanti da donazioni di singoli privati o di Enti di diritto pubblico o privato;
Eventuali contributi dei Soci;
I contributi stabiliti da norme statali o regionali;
I proventi derivanti dall’alienazione di beni di proprietà dell’Associazione,
I proventi vari, diversi dalle lettere precedenti.
Le entrate e gli eventuali utili possono essere utilizzati esclusivamente per le finalità dell’Associazione ed il fondo comune non può essere ripartito fra i Soci né durante la vita dell’Associazione, né all’atto del suo scioglimento.

Art. 21 – Esercizio Sociale
L’esercizio sociale inizia il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 22 – Disposizioni Finali
Particolari norme di esecuzione del presente Statuto Sociale potranno eventualmente essere disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio d’Amministrazione.
L’Associazione può essere sciolta solo con la maggioranza dei Soci così come previsto dall’Art. 21 del Codice Civile. In tal caso il patrimonio dell’Associazione sarà devoluto ad associazioni con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa rinvio al Codice Civile ed alle altre norme applicabili

Mirandola, 23 marzo 2003